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Avv. Maria Concetta Falivene n. 085.69202603/635/646
mail Ufficio Garante:garante.infanzia@crabruzzo.it |
AVVISO Corso di Formazione per Tutori di minori stranieri non accompagnati Avviso pubblico per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Abruzzo (ex art. 11 legge 7 aprile 2017, n. 47) - corsi di formazione seconda edizione - |
L’Avv. Maria Concetta Falivene, eletta con deliberazione il Consiglio Regionale il 9 giugno 2020 ai sensi della L.R. 02/08/2018, n.24, è la Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo.
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito dalla Regione Abruzzo in attuazione dei princìpi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 10 dicembre 1989 e nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b) promuove e vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa;
e) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
g) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
m) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
n) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
p) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
q) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
r) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del DPR 14 maggio 2007 n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);
Per la tutela degli interessi diffusi, il Garante può:
a) segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990-
Per la tutela degli interessi e dei diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.