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Criteri integrativi e direttive
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Il Consiglio regionale può realizzare, in gestione diretta o in compartecipazione, manifestazioni pubbliche “attinenti all’esplicitazione delle competenze della regione”, può inoltre stabilire di aderire a manifestazioni programmate da altri Enti pubblici o privati non economici, Fondazioni, Associazioni e soggetti anche privati, purché non aventi scopo di lucro e formalmente costituiti e riconosciuti. La L.R. 43/73
consente a tali soggetti di accedere ai finanziamenti relativi alla realizzazione di
convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre
manifestazioni pubbliche, purché abbiano valenza almeno provinciale per le
manifestazioni di tipo culturale ed almeno regionale per quelle sportive e la
materia trattata sia di alto valore sociale, economico, scientifico o culturale.
Per informazioni contattare i numeri: 0862 644876 - 0862 644455
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L.R. 30 novembre 1973, n. 43 ([1])
Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni. ([2]) Art. 1 La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni e iniziative di carattere umanitario, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati. ([3]) Nel caso in cui l’organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all’uopo convenuti. Art. 2 La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all’esplicitazione delle sue funzioni ed iniziative anche di carattere umanitario significative per la promozione nazionale ed internazionale dell’Abruzzo. ([4]) L’adesione può consistere nell’erogazione di un contributo finanziario, nell’invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati con le modalità di cui al successivo art. 3. Art. 3 La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa. La liquidazione viene effettuata, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dal Presidente della Giunta o del Consiglio. Art. 4 Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 96 del bilancio per l’anno 1973 e con i corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. (<>)([1]) Pubblicata nel BURA 14 dicembre 1973, n. 32. (<>)([2]) Vedi, anche, la Delib. C.R. 21 giugno 1996, n. 6/96, la Delib. U.P. 14 dicembre 2000, n. 259 e la Delib. U.P. 26 luglio 2001, n. 90. (<>)([3]) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati.». (<>)([4]) Comma già modificato dall’art. 5, comma 3, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l’art. 108, comma 1, della stessa legge), e poi così modificato dall’art. 7, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicitazione delle sue funzioni.».
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