Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010
e pluriennale
2010 – 2012 della Regione Abruzzo
(Legge Finanziaria Regionale 2010)
CAPO
I
Disposizioni
finanziarie
Articolo 1
( Rifinanziamento di leggi
regionali )
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 ( Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
Articolo 2
(
Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno )
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno di cui all’“Allegato 2” .
Articolo 3
(Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa )
1. Al fine della gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, 2° comma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e dalle altre disposizioni legislative nazionali ed UE vigenti in materia di prevenzione delle risorse, nello stato di previsione della entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 2010 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 35033.1 – UPB 03.05.001 – denominato “Proventi per il Servizio Veterinario per quota sanzioni applicate dalle ASL previste dalle norme in materia di lavoro, sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 50.000,00;
b) capitolo 81433.1 – UPB 12.01.008 – denominato “Iniziative di formazione ed aggiornamento degli Operatori della Prevenzione dei Servizi veterinari ASL” ”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 50.000,00.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 possono essere impegnate solo previo accertamento dalla relativa entrata.
Articolo 4
(
Riprogrammazione economie vincolate)
1. Per
l’esercizio finanziario 2010 è disposta la riprogrammazione delle economie
vincolate riportate nell’ “Allegato 3” di cui alla presente legge
ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all’ “Allegato 3” per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.
3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l’esercizio finanziario 2010 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, gli impegni assunti sui capitoli di cui all’ “Allegato 3” sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.
Articolo 5
( Disposizioni in materia di personale )
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l’imputazione degli oneri relativi ai capitoli di spesa dei contratti di collaborazione cessati o che cesseranno nel corso del 2010, per l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche che devono trovare copertura nell’ambito dei capitoli di spesa per gli oneri del personale regionale a tempo determinato e/o indeterminato.
2. La variazione di bilancio di cui al presente articolo è finalizzata all’utilizzo delle somme già iscritte in bilancio per il pagamento degli oneri per il personale con contratto di collaborazione mediante modifiche compensative tra capitoli di spesa anche se relativi a unità previsionali diverse
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta Regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa per le risorse destinate all'utilizzo del personale volto alla realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari o statali e il recupero di importi erogati sui medesimi capitoli anche se relativi a unità previsionali diverse .
Articolo 6
(Attività di comunicazione istituzionale)
4. Al fine di migliorare la pubblicità istituzionale e le attività di comunicazione istituzionale attraverso i media locali, nazionali ed internazionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre procedure volte ad instaurare collaborazioni professionali giornalistiche e alla acquisizione di pubblicazioni, spazi pubblicitari e publiredazionali, nonché all’acquisizione di materiali e attrezzature per i servizi di comunicazioni.
5.
Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per
l’anno 2010 in € 260.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo
di spesa 02.01.008 – 11448, di nuova istituzione, denominato “Spese per le attività di comunicazione
istituzionale” .
6.
Per gli esercizi successivi lo stanziamento di spesa viene
determinato dalla annuale legge di bilancio.
Articolo 7
(Norme in materia di acquisto di
beni e servizi)
1. Il Segretariato Generale della Presidenza è autorizzato a procedere, anche in modo autonomo, attraverso il proprio delegato della spesa, alle acquisizioni di beni e servizi necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l’esercizio 2010 nell’importo di € 50.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01.01.003 sul capitolo di spesa, di nuova istituzione, 11106 denominato “Spese di funzionamento per l’acquisto di beni e servizi”.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n.3 (Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo).
Articolo 8
(Modifica
dell’articolo 60 della L.R. 30
ottobre 2009, n. 23)
1.
Al comma 1 dell’articolo 60 (Norma finanziaria) della L.R. 30
ottobre 2009, n. 23 recante: “Nuova legge organica in materia di artigianato”
le parole “nell’ambito della U.P.B. 007 sul capitolo di spesa
232429 codice 08.02.013,” sono
sostituite dalle parole “nell’ambito
della U.P.B. 08.02.013 sul capitolo di spesa 232429, ”.
Articolo 9
(Disposizioni
per l’adeguamento degli immobili della Regione Abruzzo)
1. Gli interventi di adeguamento alla normativa vigente degli immobili regionali destinati ad uffici sono realizzati nell’ambito dei programmi di intervento relativi all’adeguamento degli analoghi edifici degli enti pubblici regionali.
2. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali competenti in materia di programmazione, di opere pubbliche e di risorse strumentali, assicurano l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per l’esercizio 2010, le somme eventualmente anticipate a carico del bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono restituite, a cura della Direzione regionale affidataria della relativa spesa, al bilancio stesso a valere sulle risorse destinate al finanziamento dei programmi di intervento e sono introitate al capitolo di entrata 04.02.002 – 36202, denominato “Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio”.
Articolo 10
(Modifiche
all’articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 in attuazione dell’articolo 31 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6)
1. In attuazione dell’articolo 31 della L.R.. 30 aprile 2009, n. 6 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009”, il comma 5 dell’articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 recante “Disciplina delle acque minerali e termali” è così modificato:
“è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2010, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali per l’imbottigliamento e la commercializzazione delle stesse, commisurato alla quantità di risorsa idrominerale emunta nella misura di:
a. Euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di
acqua minerale;
b. Euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di
acqua termale;
c. Euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di
acqua sorgente.
Detti
importi sono rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT rilevati al
31 dicembre dell’anno precedente”.
2. All’articolo 33 della L.R. 15/2002 sono aggiunti i seguenti commi:
“6.
L’importo corrispondente al canone dell’anno di riferimento così determinato
dovrà essere corrisposto dalle ditte concessionarie alla Regione Abruzzo in
quattro rate trimestrali posticipate calcolate sulla base dei consumi dei
rispettivi trimestri.
7.
Per l’omesso o insufficiente versamento il concessionario deve corrispondere
una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo non versato se la
regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto.
8.
La mancata regolarizzazione entro il termine suddetto comporta, previa diffida,
il raddoppio dell’importo dovuto e la decadenza della concessione con provvedimento
da parte della struttura competente.
9.
Le entrate, quantificate per l’anno 2010 in circa Euro 2 milioni, sono iscritte
sul capitolo di entrata 03.01.001 – 31150, di nuova istituzione, da denominare
“Proventi canoni concessioni acque minerali e termali”.
Articolo 11
(Disposizioni in materia di
entrate)
1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, che ricevono trasferimenti dal bilancio regionale, entro trenta giorni dalla approvazione dei propri rendiconti generali, provvedono a versare alla Regione Abruzzo le somme risultanti quali avanzo di amministrazione disponibile.
2. La Giunta regionale, su proposta delle Direzioni competenti nella materia trattata dall’ente, può disporre il parziale o totale esonero dall’obbligo di cui al comma 1, previa verifica degli equilibri finanziari del bilancio regionale da parte del Servizio Bilancio della Giunta regionale, per comprovate esigenze finanziarie relative a preesistenti obbligazioni cui gli enti richiedenti l’esonero sono tenuti ad adempiere.
3. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali di riferimento e dei rappresentanti nominati in seno alle società partecipate, persegue l’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo, richiedendo nelle sedi idonee la ripartizione degli utili risultanti dai bilanci delle società.
4. -Per l’esercizio 2010, le entrate di cui al presente articolo sono stimate in Euro 3 milioni e sono acquisite al capitolo di entrata 03.03.001 – 33001, denominato “Utili di enti ed aziende regionali”.
CAPO
II
Patto
di stabilità
Articolo 12
(Patto di stabilità interno)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2010, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’Ente Regione.
Articolo 13
( Estensione e regole del patto di stabilità interno)
1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende Regionali gli obblighi che ne derivano.
2. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di spesa per gli enti medesimi.
3. Ai fini di cui al comma 1 agli Enti Strumentali e alle Aziende Regionali si applicano le disposizioni dell’articolo 77-ter del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni., nonché le ulteriori disposizioni aventi rilevanza per la Regione Abruzzo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.
5. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi precedenti, con riferimento ai singoli Enti Strumentali e Aziende Regionali, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare le procedure per il rispetto del patto di stabilità degli Enti medesimi alle ulteriori norme approvate con legge statale.
CAPO
IV
Disposizioni finali
Articolo 14
( Norma Finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.
Articolo 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
|
Il Dirigente
del Servizio Bilancio |
Il Direttore Regionale |
Il Componente la Giunta |
dott. Carmine Cipollone
|
dott
ssa Filomena Ibello
|
avv. Carlo Masci
|