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Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)
Capo I
Disposizioni urgenti conseguenti al sisma del 6 aprile 2009
Articolo 1
Disposizioni per le aree terremotate
1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con lo
Stato, con le Regioni, con le Province, con i Comuni, con gli
Organismi internazionali, con l'Unione europea, con tutti gli enti
pubblici e privati interessati promuove, d'intesa con il Comune di
L'Aquila, con la Provincia di L'Aquila, con i Comuni terremotati,
con le Province abruzzesi, la ricostruzione di tutte le zone
distrutte e colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
2. La Regione Abruzzo destina le risorse
finanziarie provenienti a tale scopo da misure regionali,
nazionali, europee, internazionali, alla ricostruzione della
città di L'Aquila e di tutti gli altri Comuni terremotati.
3. La Regione Abruzzo promuove iniziative e
funzioni degli enti territoriali e locali interessati dal sisma in
tutti i processi decisionali e di programmazione relativi alla
ricostruzione, con particolare riferimento ai rapporti con lo
Stato e l'Unione europea.
Articolo 2
Interventi in materia di TPL in favore della popolazione colpita
dal sisma del 6 aprile 2009
1. Fino al 31 agosto 2009, la Regione Abruzzo, al
fine di sostenere la ripresa socio - economica dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce, in favore di
coloro che risultano residenti antecedentemente al 6 aprile 2009,
nei Comuni così come individuati in attuazione dell'art. 1
dell'Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le seguenti agevolazioni:
a) abbonamenti nominativi mensili gratuiti
limitatamente alla domanda di trasporto scolastico e lavorativo;
b) biglietti di andata e ritorno gratuiti fino
ad un massimo di 5 mensili a persona al fine di garantire la
mobilità non sistematica per tutto il periodo di vigenza della
presente norma;
2. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sono rilasciati dalle Aziende di trasporto pubblico
locale in concessione regionale o comunale, secondo modalità
organizzative stabilite dalla Direzione regionale trasporti e
mobilità e limitatamente ai servizi automobilistici di trasporto
pubblico locale in concessione regionale e comunale che si
svolgono all'interno, da e verso il territorio della Provincia di
L'Aquila, nonché dei Comuni, così come individuati in attuazione
dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sono rilasciati anche per i servizi automobilistici
di trasporto pubblico locale in concessione regionale o comunale
che si svolgono al di fuori del territorio dei Comuni individuati
dall'Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del
Consiglio dei Ministri e che collegano l'attuale dimora degli
aventi diritto di cui al comma 1 con le proprie sedi di lavoro e
di studio.
4. Il Comune di L'Aquila, in qualità di Ente
concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, è
autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e
consentire, fino al 31 agosto 2009, la libera circolazione sui
servizi di trasporto pubblico gestiti dall'Azienda Mobilità
Aquilana S.p.A. (AMA). Il rimborso relativo ai mancati introiti da
traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto all'AMA, per
il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 agosto 2009, è calcolato in
via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati
dall'Azienda nel primo trimestre dell'anno 2009.
5. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sono rimborsati alle Aziende concessionarie di TPL
dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi,
così come previsto dal Tariffario regionale vigente.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle
agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte con uno
stanziamento di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila), a
valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente
della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza
n. 3755 del 15 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Articolo 3
Misure straordinarie per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e per i
consumatori
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi economico - finanziaria, anche
derivante dai danni arrecati dalle calamità naturali dell'aprile
2009, adotta misure straordinarie ed urgenti per le PMI e per i
consumatori, finalizzate a promuovere lo sviluppo economico ed a
rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, approva apposito programma definendo i fondi, i criteri e
le modalità di riparto per il sostegno economico e finanziario
delle PMI aventi sede operativa nel territorio della Regione
Abruzzo al fine di favorire il rilancio dell'economia e delle
imprese locali e sostenere il potere d'acquisto dei consumatori.
Articolo 4
Misure a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 6 aprile 2009
beneficiari di finanziamenti di Programmi Operativi Regionali FSE
Abruzzo o di finanziamenti regionali
1. Per accelerare l'erogazione dei finanziamenti
concessi dalla Regione Abruzzo a valere su Programmi Operativi
2000 - 2006 e 2007 - 2013 del Fondo sociale europeo a favore di
soggetti beneficiari che, alla data del 5 aprile 2009, erano
residenti o avevano sede legale o operativa nei Comuni e nei
territori colpiti dal sisma, individuati dal Decreto 16 aprile
2009, n. 3 del Commissario delegato ai sensi del DPCM del 6 aprile
2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le competenti
strutture della Direzione "Politiche attive del lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche sociali" della Giunta
regionale, sono autorizzate ad assegnare priorità all'esame dei
rendiconti presentati dai predetti soggetti, adottando le misure
organizzative necessarie.
2. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1
o dei beneficiari di finanziamenti concessi a valere su risorse
esclusivamente regionali afferenti le materie di competenza della
Direzione "Politiche attive del lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali" della Giunta regionale che, ai
sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarino
l'impossibilità in conseguenza dell'evento sismico di realizzare
gli interventi finanziati o di presentare i rendiconti o di
esibire la documentazione richiesta dalle competenti strutture
della Direzione "Politiche attive del lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche sociali" della Giunta regionale o dalle
altre Autorità competenti previste dai Programmi operativi
regionali, o da Enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 24
marzo 2009, n. 4, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 tutti i
termini previsti da atti normativi ed amministrativi regionali
vigenti in materia che comportano decadenza o revoca dei benefici
concessi. La sospensione dei termini non si applica per le ipotesi
di decadenza o revoca dei benefici conseguenti all'accertamento di
frodi o di irregolarità previste dalle vigenti disposizioni in
materia.
3. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 2
che, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiarino l'impossibilità in conseguenza dell'evento sismico di
accesso alle strutture o alla documentazione afferente gli
interventi finanziati, sono sospese fino al 31 dicembre 2009 le
attività di vigilanza delle competenti strutture della Direzione
"Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali" della Giunta regionale o delle altre
Autorità competenti previste dai Programmi operativi regionali o
da Enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 4/2009.
4. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 2
sono sospesi, fino al 31 dicembre 2009, tutti i termini di
pagamento di somme dovute alla Regione Abruzzo in riferimento ai
finanziamenti concessi.
Articolo 5
Mobilità del personale sanitario
1. In conseguenza degli eventi calamitosi del 6
aprile 2009 ed in attuazione del Decreto del Consiglio dei
Ministri del 23 aprile 2009 "Interventi urgenti relativi al
sisma del 6 aprile 2009 della Regione Abruzzo", la Direzione
Sanità, d'intesa con le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo,
sono autorizzate, anche in deroga alle norme regionali vigenti ed
al Piano di risanamento sottoscritto con il Governo, ad attivare
le procedure di comando provvisorio del personale in ambito
regionale, al fine di compensare le carenze di dotazione
necessaria a far fronte all'emergenza sanitaria insorta in
conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Articolo 6
Proroga di termini
1. Tutti i termini previsti dalle vigenti
disposizioni legislative regionali, ovvero da atti amministrativi
adottati in esecuzione delle stesse, non ancora scaduti alla data
del 6 aprile 2009, sono prorogati di diritto fino al 30 giugno
2009.
CAPO II
Disposizioni in materia tributaria
Articolo 7
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma
43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008) è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2009,
l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. La disciplina dell'IRAP e le connesse
procedure applicative sono regolate dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali).
3. Fino all'emanazione del regolamento regionale
di cui all'art. 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP,
nonché quelle relative alla constatazione delle violazioni, al
contenzioso e ai rimborsi continuano ad essere svolte secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466.
CAPO III
Disposizioni finanziarie
SEZIONE PRIMA
Rifinanziamenti
Articolo 8
Rifinanziamento di leggi regionali
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali
di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi
regionali "Allegato 1" per un importo pari allo
stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti
capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario
2009.
SEZIONE SECONDA
Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno
Articolo 9
Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 è
autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti
d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli
stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno "Allegato
2" ed iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2009.
SEZIONE TERZA
Disposizioni in materia contabile e disposizioni recanti modifiche
eintegrazioni di leggi regionali
Articolo 10
Ridenominazione di capitoli di bilancio nello stato di previsione
della spesa
1. Al fine di concorrere, ai sensi della L.R. 17
luglio 2007, n. 24, agli oneri conseguenti alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle strade percorribili dai
veicoli e trasporti eccezionali con l'impiego delle risorse di cui
al capitolo di spesa 151531 - U.P.B. 06.01.007 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale, il suddetto
capitolo di spesa è ridenominato nei seguenti termini:
"Oneri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali -
L.R. 17.07.2004, n. 24".
Articolo 11
Modifiche alla L.R. 21 novembre 2008, n. 16
1. All'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16
recante "Provvedimenti urgenti e indifferibili" i commi
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78 e 112 sono abrogati.
Articolo 12
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 maggio 1995, n. 103
1. All'art. 9 della L.R. 8 maggio 1995, n. 103
recante "Potenziamento e razionalizzazione delle attività di
prelievo d'organo" dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi 4bis e 4 ter:
"4bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 gli oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura
con le somme iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione
ed iscrizione 81396 - UPB 12.01.001 - denominato "Interventi
per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di
prelievo d'organo - L.R. 8.5.1995, n. 103" con uno
stanziamento pari a quello riportato nella legge di bilancio per
l'esercizio 2009.
4ter Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati
ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli
nell'ambito delle disponibilità del fondo sanitario
regionale."
Articolo 13
Interventi nel campo delle donazioni di organi e tessuti -
Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di
previsione della spesa
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009,
al fine di dare attuazione al progetto per l'incremento e il
miglioramento della qualità del processo della donazione di
organi e tessuti, il capitolo 82398 - UPB 12.02.001 - denominato
"Progetto per l'incremento e il miglioramento della qualità
del processo della donazione di organi e tessuti ed iniziative per
l'informazione sulla donazione di organi" è sostituito dal
seguente capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione
81398 - UPB 12.01.001 - denominato "Progetto per l'incremento
e il miglioramento della qualità del processo della donazione di
organi e tessuti ed iniziative per l'informazione sulla donazione
di organi" con uno stanziamento pari a quello riportato nella
legge di bilancio per l'esercizio 2009.
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti
sono determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti
capitoli nell'ambito delle disponibilità del fondo sanitario
regionale.
Articolo 14
Destinazione di proventi in materia sanitaria
1. Al fine dell'attuazione del Piano di rientro
sanitario, il comma 2 dell'art. 83 della L.R. 26 aprile 2004, n.
15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2004)" è sostituito dal
seguente comma:
"2. L'importo di € 10.000.000,00, quale gettito derivante
dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale disposta
con il comma 1 è destinato alla copertura dei disavanzi
finanziari sanitari maturati a decorrere dall'esercizio
2001".
Articolo 15
Disposizioni in materia di personale
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre
le variazioni di bilancio per l'imputazione degli oneri relativi
al personale regionale a tempo determinato che, a seguito di
procedure di stabilizzazione, devono trovare copertura nell'ambito
dei capitoli di spesa per gli oneri del personale regionale a
tempo indeterminato.
2. La variazione di bilancio di cui al presente
articolo è finalizzata all'utilizzo delle somme già iscritte in
bilancio per il pagamento degli oneri per il personale a tempo
determinato stabilizzato, mediante modifiche compensative tra
capitoli di spesa anche se relativi a unità previsionali diverse
o mediante recupero di importi erogati su capitoli di spesa
finanziati con risorse non regionali.
Articolo 16
Disposizioni in materia di entrate regionali
1. Per l'esercizio finanziario 2009, le entrate
regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio
idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al
finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale
per l'importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni).
2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui
al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste
all'art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
3. Per l'esercizio 2009 la previsione di
competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato
"Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - Art.
86 del D.Lgs. 112/98" è fissato in Euro 12.000.000,00
(dodici milioni).
Articolo 17
Riprogrammazione economie vincolate
1. Per l'esercizio finanziario 2009 è disposta
la riprogrammazione delle economie vincolate riportate
nell'"Allegato 3" di cui alla presente legge ed è
autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui
all'"Allegato 3" per i necessari adeguamenti contabili
susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante
compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di
spesa.
3. La riprogrammazione delle economie vincolate
ha efficacia per l'esercizio finanziario 2009 e gli importi non
impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la
loro destinazione di spesa originaria.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli
impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3"
sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 trovano
applicazione per la riprogrammazione disposta dal comma 11
dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 concernente
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2008 e pluriennale 2008- 2010 della regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2008)".
Articolo 18
Attività di Audit regionale per la programmazione 2007/2013
1. La Regione Abruzzo, al fine di superare le
criticità segnalate dall'IGRUE in ordine alla adeguatezza dei
sistemi di gestione e controllo dei programmi Operativi 2007/2013
autorizza l'iscrizione della somma di € 128.294,00 sul capitolo
di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11477 - UPB 02.01.007
- denominato "Spese per l'autorità di Audit regionale".
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti
sono determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti
capitoli.
Articolo 19
Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di
povertà
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire
l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa
dimora, eroga annualmente contributi:
a) alle associazioni di volontariato iscritto
all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da
almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi
alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o
associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i
propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo
continuativo;
b) alle associazioni di volontariato iscritte
all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da
almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di
povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non
meno di 30 pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore
a mesi 10 nell'anno che precede quello di assegnazione del
contributo;
c) alle Caritas diocesane attive nella Regione
Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà
estrema o senza fissa dimora.
2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed
erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato per l'anno 2009 in complessivi Euro
200.000,00 (duecentomila), si provvede mediante lo stanziamento
iscritto nell'ambito del capitolo 71528 - UPB 13.01.003 -
denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare
delle persone in stato di povertà".
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è
determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di
bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: "Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo".
Articolo 20
Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL)
1. All'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44
recante "Disposizioni in materia di libera circolazione sul
Trasporto Pubblico Locale" dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma 1 bis:
" 1 bis. Per l'anno 2009 le agevolazioni di viaggio previste
dalla presente legge si applicano esclusivamente ai soggetti di
cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1".
2. All'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
" 1 bis. Le minori entrate derivanti alle aziende esercenti
il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di
servizio dall'attuazione della presente legge e valutate, per
l'anno 2009, in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono
ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione
Abruzzo a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte
nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 181565 - UPB
06.01.003 - denominato "Disposizioni in materia di libera
circolazione sul trasporto pubblico locale.
1 ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato
e iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio
ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo".
Articolo 21
Interventi in favore del porto canale di Pescara
1. Gli interventi inerenti il porto canale di
Pescara di cui all'art. 97 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria regionale 2003)" sono rifinanziati limitatamente
all'anno 2009 per l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
quantificati per l'esercizio 2009 nell'importo di € 500.000,00
(cinquecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto
sul capitolo di spesa 182441 - UPB 06.02.004 - denominato
"Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi -
L.R. 29/2002".
Articolo 22
Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento
1. Per le finalità di cui ai commi 52 e 53
dell'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008 n. 16 recante:
"Provvedimenti urgenti e indifferibili" è autorizzata
per l'anno 2009 l'iscrizione della somma di € 1.000.000,00 (un
milione) nell'ambito della UPB 06.02.001 sul capitolo di spesa
182351 denominato: "Interventi nel campo dei trasporti per
spese di investimento" del bilancio regionale.
Articolo 23
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1998, n. 80
1. All'art. 8 della L.R. 16 settembre 1998, n. 80
recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e del risparmio energetico" dopo il
terzo comma é inserito il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 in ossequio alle
previsioni contenute nell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" la quota
pari all'1 per cento delle entrate relative al capitolo 12620 -
UPB 01.02.001 denominato "Trasferimento dallo Stato di una
quota dell'accisa sulla benzina" è annualmente destinata con
legge di bilancio ai seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo 282441 - UPB 08 02 017 denominato "Fondo
regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili
di energia e per la riduzione dei consumi energetici -
L.R.16.9.1998, n. 80";
b) capitolo 281341 - UPB 08 01 017 denominato "Interventi per
lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e per la riduzione
dei consumi energetici"".
Articolo 24
Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77
1. L'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77
recante "interventi di sostegno alle imprese operanti nel
settore del turismo" è abrogato.
Articolo 25
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 marzo 2008, n. 5
1. Il punto 3.2.1.1. "L'Agenzia Sanitaria
Regionale" dell'allegato documento di cui all'art. 1 della
L.R. 21 marzo 2008, n. 5, "Un sistema di garanzie per la
salute - Piano sanitario regionale 2008-2010" è così
sostituito:
"L'AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Finalità
L'Agenzia Sanitaria Regionale è un'unità
amministrativa caratterizzata dall'assegnazione di compiti
specifici, come di seguito indicati, e di risorse organizzative ed
economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli
indirizzi definiti dalla Giunta Regionale.
L'Agenzia concorre al perseguimento della
politica sanitaria regionale assicurando supporto
tecnico-scientifico alla Direzione "Politiche della
Salute".
Compiti
L'Agenzia Sanitaria Regionale svolge le
seguenti attività:
a) monitoraggio della spesa sanitaria;
b) autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie;
c) redazione del piano annuale delle
prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle strutture private
accreditate, nonché verifica e controllo delle prestazioni
erogate;
d) osservazione epidemiologica e monitoraggio
dei livelli essenziali di assistenza;
e) processo di budgeting annuale delle Aziende
sanitarie e controllo di gestione;
f) attuazione E.C.M.;
g) ricerca e sviluppo di metodologie e
strumenti per il governo clinico, per il miglioramento continuo
della qualità e per lo sviluppo dell'integrazione
socio-sanitaria;
h) monitoraggio e superamento delle liste di
attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.
Organi
Sono organi dell'Agenzia il Direttore ed il
Collegio Sindacale.
Il Direttore dell'Agenzia
Il Direttore è nominato dalla Giunta
Regionale, su designazione del Componente la Giunta preposto alla
Direzione "Politiche della Salute", e dura in carica tre
anni. E' possibile procedere al rinnovo dell'incarico di Direttore
per una sola volta.
Il Direttore dell'Agenzia è scelto tra
dirigenti pubblici, con esperienza almeno quinquennale di
attività dirigenziale presso strutture pubbliche che si occupano
di materia sanitaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età ed in possesso del diploma di laurea.
Il provvedimento di nomina del Direttore
dell'Agenzia è adottato esclusivamente con riferimento ai
requisiti di cui sopra.
Il Direttore esercita tutti i poteri di
gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa.
Il rapporto di lavoro con il Direttore
dell'Agenzia è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto
privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del
libro V del codice civile.
Al Direttore è corrisposto lo stesso
trattamento economico attribuito al Direttore regionale della
Direzione "Politiche della Salute".
Trovano applicazione nei confronti del
Direttore dell'Agenzia le disposizioni di cui al comma 11
dell'art. 3 bis del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il Direttore, nelle materie di competenza
dell'Agenzia, sottopone alla Direzione Politiche della Salute
schemi di proposte deliberative e pareri.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale è composto da tre
membri nominati dal Consiglio regionale e scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.
Il Collegio sindacale dura in carica tre
anni. Ai componenti compete un gettone di presenza di Euro 200,00
per ogni seduta. Il Presidente del Collegio è eletto dai sindaci
all'atto della prima seduta.
Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza
delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di
amministrazione e contabilità. Verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle
risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio di
previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo.
Accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può
chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia. Il
Collegio sindacale, inoltre, svolge tutte le attività previste
dalla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali.).
Organizzazione
L'Agenzia si articola in tre Sezioni a cui
sono preposti tre Dirigenti.
Le Sezioni si articolano in Uffici con
riferimento ai settori di attività e di competenza di ciascuna
Sezione, secondo le modalità disposte dal Direttore dell'Agenzia.
A capo di ciascun Ufficio è assegnato un
responsabile appartenente alla categoria "D".
Il Direttore provvede all'affidamento delle
competenze a ciascuna Sezione, sovrintende alle attività delle
Sezioni e ne coordina il funzionamento al fine di assicurare, con
modalità di lavoro interdisciplinare, l'attuazione dei programmi
dell'Agenzia e il perseguimento delle sue finalità istituzionali.
L'Agenzia si avvale di personale comandato
sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero di
personale assunto con contratto a tempo determinato, previo
apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
I rapporti di lavoro a tempo determinato
possono avere una durata non superiore a tre anni.
Al personale dell'Agenzia Sanitaria si
applicano le norme dei C.C.N.N.L.L. del personale della Regione
Abruzzo.
L'onere del personale comandato è a carico
dell'Agenzia.
L'Agenzia si può avvalere, per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali, di apposite
commissioni, comitati o gruppi di lavoro.
Il Direttore dell'Agenzia sottopone
all'approvazione della Giunta regionale, per il tramite della
Direzione Politiche della Salute, la consistenza annuale di
personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati in
relazione anche alle risorse finanziarie erogate.
Il Direttore dell'Agenzia, al fine di
acquisire particolari professionalità e competenze, può
procedere al conferimento di incarichi di consulenza, d'intesa con
il Componente la Giunta preposto alla Direzione "Politiche
della Salute", nel limite massimo di cinque incarichi
complessivi.
Risorse finanziarie
L'Agenzia è dotata di apposite risorse
finanziarie definite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base
degli obiettivi assegnati ed iscritte in un apposito capitolo del
bilancio regionale gravante sul fondo sanitario regionale.
Il Direttore dell'Agenzia invia
semestralmente all'Assessore alle Politiche della Salute una
relazione sull'attività svolta.
Annualmente il Componente la Giunta preposto
alle Politiche della Salute riferisce sui risultati dell'attività
alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale.
Il Direttore cura l'invio alla Giunta
Regionale, per la relativa approvazione, del bilancio di
previsione e del conto consuntivo con allegate relazioni
dell'organo di gestione e del Collegio Sindacale."
Articolo 26
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il
personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli
enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione
1. Nell'intento di perseguire il raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio, la Regione Abruzzo attua forme di
controllo sulle agenzie, enti, aziende di cui agli articoli 55 e
56 dello Statuto.
2. A tal fine gli organismi di cui al comma 1
sono obbligati al rispetto dei principi sanciti dalle leggi
nazionali e regionali in materia di razionalizzazione
organizzativa e contenimento della spesa per il personale, ivi
compresa ogni forma di lavoro flessibile e/o atipico.
3. In attuazione di quanto stabilito nel comma 2
le agenzie, enti e aziende regionali sono tenuti, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a trasmettere alla Giunta
Regionale, per il tramite delle Direzioni regionali di
riferimento, gli atti relativi alla definizione delle dotazioni
organiche e alla programmazione triennale delle assunzioni,
nonché le richieste relative all'instaurazione di rapporti di
lavoro flessibili e/o atipici.
4. La Giunta Regionale, nell'ambito dei propri
poteri di controllo e vigilanza, previa verifica delle
compatibilità finanziarie e di bilancio e del rispetto delle
regole del patto di stabilità interno degli enti interessati e in
armonia con i principi stabiliti dalle leggi nazionali, autorizza
la definizione delle dotazioni organiche ed i relativi piani di
assunzione, nonché le richieste di utilizzazione delle altre
forme di lavoro flessibili e/o atipici.
5. Sono fatte salve le assunzioni inserite nei
programmi di stabilizzazione già definiti per il personale con
contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti norme statali.
6. Sono altresì sospesi gli effetti delle
procedure concorsuali in atto o già definite e non rientranti
nell'ipotesi di cui al comma 5.
7. Le società partecipate di cui all'art. 57
dello Statuto, sono comunque tenute ad informare prioritariamente
la Giunta Regionale, per il tramite delle Direzioni regionali di
riferimento, di ogni azione in materia di costi del personale e di
ogni altra forma di lavoro flessibile e/o atipico.
8. Per gli altri organismi dipendenti dalla
Regione in qualunque forma costituiti e non individuati negli
articoli 55, 56 e 57 dello Statuto, la Giunta Regionale entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
atti di indirizzo in armonia con le disposizioni di cui al
presente articolo.
Articolo 27
Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10
1. Al comma 6 dell'art. 20 della L.R. 27 giugno
2008 n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane
abruzzesi e modifiche a leggi regionali" le parole: "ed
i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di
stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007"
sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'art. 21 della L.R. 27 giugno
2008 n. 10 le parole: "ed i rapporti con lavoratori
rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n.
296/2006 e n. 244/2007" sono soppresse.
3. Il comma 6 dell'art. 21 della L.R. 27 giugno
2008 n. 10, è abrogato.
Articolo 28
Disposizioni transitorie in ordine agli organi delle Comunità
Montane in deroga alle disposizioni della L.R. 27.6.2008, n. 10
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge le Comunità Montane provvedono al rinnovo
dell'organo rappresentativo, adeguandone la composizione alla
previsione di cui all'art. 12, comma 2 della L.R. 27.06.2008, n.
10.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si
considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.
3. L'organo rappresentativo, nella prima seduta
da tenersi entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 1, provvede ad eleggere al proprio interno i
componenti dell'organo esecutivo, in conformità a quanto previsto
dall'art. 15 della L.R. 27.06.2008, n. 10.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano fino al rinnovo degli organi comunitari conseguente alla
conclusione del procedimento di ridelimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunità Montane di cui all'art. 20 della L.R.
27.06.2008, n. 10 , nonché fino al rinnovo degli organi
comunitari conseguente alle tornate elettorali.
Articolo 29
Revoca dei finanziamenti
1. Al fine di ridurre i limiti di impegno di
spesa a carico del bilancio regionale relativi a mutui e prestiti
assunti a vario titolo dalla Regione i cui proventi sono stati
destinati a beneficiari diversi in attuazione di leggi regionali,
la Giunta regionale procede alla revoca di diritto dei
finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di
concessione del finanziamento e i beneficiari non abbiano mai
utilizzato i relativi fondi;
b) siano trascorsi cinque anni dalla data di
ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti
beneficiari non abbiano richiesto l'utilizzo della restante parte
all'istituto finanziario mutuante;
c) la revoca non comporti oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le Direzioni regionali competenti comunicano ai
beneficiari l'avvio del procedimento di cui al presente articolo.
3. Entro 120 giorni dal termine di cui al comma
2, la Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali
competenti, procede:
a) all'adozione degli atti di revoca;
b) alla estinzione, parziale o totale, dei
mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero
delle somme disponibili.
Articolo 30
Revoca dei contributi
1. Al fine di ridurre i limiti di impegno di
spesa a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi concessi entro la data del 31 dicembre
2005 per la realizzazione di opere o per la realizzazione di
progetti, quando:
a) siano inutilmente scaduti i termini,
indicati nell'atto di concessione, di inizio dei lavori per le
opere da realizzare o di avvio degli interventi per la
realizzazione dei progetti di spesa;
b) siano trascorsi tre anni dalla data di
concessione del contributo per la realizzazione di opere o per la
realizzazione di progetti, quando l'atto di concessione del
contributo medesimo non abbia espressamente previsto il termine di
inizio dei lavori o di avvio degli interventi.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le Direzioni regionali competenti comunicano ai
beneficiari di cui al comma 1, l'avvio del procedimento di revoca.
3. Entro 120 giorni dal termine di cui al comma
2, la Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali
competenti, procede:
a) all'adozione degli atti di revoca;
b) al recupero delle somme già erogate, sulla
base della normativa vigente.
4. I periodi di proroga concessi, per l'inizio
dei lavori o per l'avvio degli interventi per la realizzazione dei
progetti di spesa, sono utilmente computati nella determinazione
del periodo di cui al comma 1.
5. Dall'ambito di applicazione del presente
articolo sono esclusi i contributi erogati a valere su risorse
statali e comunitarie e i contributi erogati in attuazione dei
Programmi Comunitari, nonché, in ogni caso, i contributi per i
quali la revoca comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
6. Per i contributi concessi dopo il 31 dicembre
2005 e fino al 31 dicembre 2008 le Direzioni regionali competenti
avviano il procedimento di revoca con le modalità previste nel
presente articolo, dando la relativa comunicazione ai beneficiari:
a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge qualora si siano già verificate le condizioni di
cui al comma 1;
b) entro 60 giorni dalla data di scadenza del
termine qualora il termine medesimo maturi successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
7. Con le stesse forme di cui al presente
articolo i contributi concessi sono proporzionalmente ridotti,
qualora in sede di aggiudicazione di appalti per l'esecuzione di
lavori o di verifica delle opere realizzate l'importo di
aggiudicazione risulti minore rispetto alla spesa ammessa a
contributo.
Articolo 31
Disposizioni in merito alla disciplina delle acque minerali e
termali
1. La Giunta regionale propone, entro il termine
di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un disegno
di legge concernente l'adeguamento dei canoni sulle acque naturali
minerali e termali con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Articolo 32
Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 126/1995
1. Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 20 ottobre
1995, n. 126 (Istituzione del Difensore civico) le parole
"può essere riconfermato una sola volta" sono
sostituite con le parole "si intende tacitamente riconfermato
una sola volta, ove il Consiglio regionale non provvede nei
termini di cui al comma 5".
2. Al comma 5 dell'art. 10 della l.r. n. 126/1995
prima delle parole "il Presidente del Consiglio" sono
inserite le parole ", salva l'applicazione dell'ipotesi di
cui al comma 3,".
Articolo 33
Modifiche alla l.r. n. 35/2006
1. All'art. 2 della L.R. 15 novembre 2006, n. 35
(Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali
prive di dirigente titolare) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente comma:
"2 bis. Qualora le procedure concorsuali relative ai posti
dirigenziali vacanti di cui ai commi 1 e 2 non fossero concluse
entro dodici mesi dalla loro attivazione, gli incarichi di
dirigenza afferenti ai medesimi posti possono essere rinnovati o
nuovamente conferiti fino al completamento delle procedure
concorsuali medesime e comunque non oltre il termine del 31
dicembre 2009."
Articolo 34
Modifiche all'art. 36 della l.r. n. 96/1996
1. Al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione) le parole "alla data del 31
maggio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole "alla
data del 31 marzo 2009".
2. Al comma 4, lettera a) dell'art. 36 della l.r. n. 96/1996, le
parole "al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo
familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 maggio
2007" sono sostituite dalle parole "al protrarsi
dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese
anteriore alla data del 31 marzo 2009".
Articolo 35
Norma transitoria
1. Le strutture pubbliche e private che alla data
del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio - sanitarie a
seguito di "Progetti obiettivo" approvati con
provvedimento di Giunta regionale, sono provvisoriamente
autorizzate, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 31
dicembre 2009, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in
attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale,
che consenta alle suddette strutture di accedere
all'accreditamento istituzionale, fermo restando l'obbligo del
possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale.
CAPO IV
Patto di stabilità
Articolo 36
Patto di stabilità interno
1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali
previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per
l'anno 2009, la Direzione competente in materia di Bilancio e
Ragioneria della Giunta regionale coordina l'assunzione degli
impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata
all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia
necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per
l'Ente Regione.
Articolo 37
Estensione e regole del patto di stabilità interno
1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di
Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende
Regionali gli obblighi che ne derivano.
2. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui
al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di
Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di
spesa per gli enti medesimi.
3. Ai fini di cui al comma 1 agli Enti Strumentali e alle Aziende
Regionali si applicano le disposizioni dell'art. 77-ter del D.L.
25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Per gli Enti strumentali e le Aziende Regionali per i quali
sono state disposte deroghe al patto di stabilità 2008, gli
importi di riferimento per il calcolo delle percentuali di
incremento di spesa sono comunque determinati con riferimento
all'obiettivo programmatico per l'anno 2008.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio
Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati
per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con
trasferimenti regionali finalizzati.
6. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le
conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad
assumere diversa determinazione rispetto ai commi da 1 a 5, con
riferimento ai singoli Enti Strumentali e Aziende Regionali,
nonché ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare le
procedure per il rispetto del patto di stabilità degli Enti
medesimi alle ulteriori norme approvate con legge statale.
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 38
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli
interventi di cui alla presente legge trovano copertura
finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2009.
Articolo 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
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